Si pubblica il  DISPOSITIVO con cui, a partire dal 18.03.2020 e fino al 03.04.2020, tutto il personale ATA è collocato in lavoro agile.

L’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso la casella di posta elettronica

meic86500v@istruzione.it (posta ordinaria)

meic86500v@pec.istruzione.it (posta certificata)

È messo a disposizione dell’utenza il seguente numero di cellulare

391/3847976

che sarà attivo dalle ore 9.00 alle ore 12.00 tutti i giorni dal lunedì al venerdì per comunicazioni urgenti ed indifferibili.

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola. 

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti regolativi.

Si pubblica anche il DL 17021 del 17 marzo 2020 pubblicato i G.U. ed in particolare l’art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali) che recita:

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:
a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza;
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma
2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.
3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.