Pervengono a questa Dirigenza alcuni quesiti relativi ai comportamenti da adottare in caso si sia venuti accidentalmente in contatto con soggetti positivi al tampone rapido e/o molecolare.

Preliminarmente va specificato che il Dirigente Scolastico dispone la DDI (in alcuni documenti indicata anche come DaD) per gli studenti risultati positivi al Covid 19 e per i soggetti entrati in contatto con i casi positivi nelle ultime 48 ore (compagni di classe e docenti). 

La comunicazione della DDI alle famiglie ed al personale è data a seguito di formale comunicazione delle famiglie alla scuola, come già segnalato da questa dirigenza con proprio avviso del 07.01.2021

Solo a partire da domani, in forza della recentissima nota ASP n.  29703 del 02.03.2021, trasmessa dall’AT con nota prot.5777 del 03.03.2021 “a scopo precauzionale, al fine di limitare maggiormente la diffusione del virus, in caso di positività accertata (esito positivo al tampone rapido o molecolare), il Dirigente Scolastico potrà attivare immediatamente la DAD, anche prima della disposizione dell’ASP, che in ogni caso dovrà essere informata in tempi brevi.”

Tale disposizione consentirà finalmente a questa istituzione di avviare la DDI a prescindere dall’autorizzazione ASP e di agire in tal senso anche in presenza di esito positivo al tampone rapido.

Relativamente ai contatti, di cui si è detto il 14.11.2020, questa dirigenza ha già informato le famiglie sulle competenze della scuole e su quelle dell’ASP di riferimento, con propria disposizione prot. n. 6073 del 14.11.2020; cionondimeno appare utile richiamare la Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020 che contiene le indicazioni riguardo la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena, in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l’11 ottobre 2020.

La circolare del 12.10.2020 chiarisce che:

  • l’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.
  • La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

I contatti stretti (alunni e personale scolastico) di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

  • un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso

oppure

  • un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Pertanto si suggerisce alle persone in quarantena fiduciaria di rimanere al proprio domicilio evitando contatti con altre persone o conviventi e in ogni caso mantenere una distanza non inferiore a 2 metri. (fonte del 16.11.2020) 

La DDI sarà svolta anche dal docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, esclusivamente per le proprie classi, ove poste anch’esse in quarantena fiduciaria.

Nel caso in cui le classi svolgono attività in presenza e il docente è in quarantena o isolamento fiduciario ma non in malattia, il docente svolgerà la DDI se sarà possibile garantire la vigilanza.

Va poi chiarito ancora una volta che non sono considerati “contatti” i familiari conviventi di studenti o personale scolastico, risultati positivi al tampone rapido o molecolare. Tale condizione è chiaramente espressa nella Ordinanza regionale n. 33108/2020 con cui si impartiscono Istruzioni operative per il contenimento del Covid 19 nelle scuole e nei servizi educativi per l’infanzia.

Nel testo, infatti, al fine del contact tracing, vengono presi in considerazione soltanto alunni e personale scolastico. In questo senso, ad esempio, si è già espresso l’USR Veneto nelle recenti linee di indirizzo del 07.02.2021 pubblicate sul sito USR Veneto.

Infine, con la già citata nota prot. n. 29703 del 02.03.2021 l’Asp di Messina ha prolungato a 14 gg la quarantena fiduciaria dei contatti, prevedendo l’esecuzione del tampone per alunni e docenti delle classi interessate, al termine della quarantena fiduciaria di 14 gg.

scarica qui la nota ASP del 02.03.2021 m_pi.AOOUSPME.REGISTRO UFFICIALE(I).0005777.03-03-2021

Alla luce di quanto detto si sintetizzano i passaggi (cosa cambia alla luce della nota ASP del 02.03.2021) che questa istituzione metterà in atto nel caso di segnalazione di alunno o personale scolastico risultato positivo al tampone rapido o molecolare:

primo step: come la scuola viene a conoscenza del “caso covid”. Da qualche tempo a questa parte la scuola apprende del “caso covid” direttamente dalla fonte, ovvero dalle famiglie degli studenti o dal personale scolastico che, con una mail, avvisano l’istituzione allegando il referto (esito del tampone). Senza una comunicazione formale pervenuta alla mail istituzionale della scuola, la direzione non ha elementi per poter agire.

secondo step: come la scuola dispone la DDI.  A partire dal 04.03.2021 la scuola, indipendentemente dal tipo di tampone (rapido o molecolare, purché positivo) dispone la DDI per la classe e per i docenti entrati in contatto con il “caso positivo” (alunno o docente) e contestualmente informa l’ASP dell’avvenuto provvedimento. Nella disposizione è contenuto il termine “quarantena fiduciaria“, ovvero l’invito rivolto agli alunni positivi (per il tramite delle famiglie) ed al personale scolastico di non allontanarsi dalla propria abitazione per un tempo pari a 14 giorni dall’avvenuto contatto.

terzo step: come la scuola avvisa l’ASP e contestualmente l’USCA. A partire dal 04.03.2021 la scuola, dopo aver disposto la DDI, invia comunicazione all’ASP e all’USCA Peloritani (deputato all’effettuazione dei tamponi cosiddetti “di liberazione”, affinché venga concordato lo screening per i soggetti “contatti” stretti” che il referente Covid della scuola ha inviato alle loro mail mediante elenco Excel fornito dall’ASP. 

quarto step: come l’USCA effettua lo screening. E’ il personale dell’USCA, non la dirigenza, a comunicare alla scuola la data dello screening che ad oggi è stato effettuato negli spazi della scuola (usualmente negli spazi esterni antistanti la palestra e nella palestra stessa del plesso principale) o nel piazzale antistante, nel rispetto del protocollo COVID. A partire dal 04.03.2021 lo screening sarà effettuato non prima dei 14 gg a partire dalla data di contatto con il “caso covid”.

quinto step: come la scuola riammette in classe. L’alunno (o il docente) potrà tornare in presenza solo se esibirà un certificato di fine quarantena firmato dalle autorità sanitarie competenti. Anche di questa circostanza si è detto ampiamente nella pagina del 13.11.2020.