Nel trasmettere il DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 avente per oggetto “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché’ per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” si richiama l’attenzione dell’utenza sull’obbligo “di avere sempre con se’ dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità’ di prevederne l’obbligatorietà’ dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché’ delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi: 1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; 2) i bambini di eta’ inferiore ai sei anni; 3) i soggetti con patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso della mascherina, nonche’ coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità“.

A integrazione del predetto DL, si trasmette contestualmente  la nota MIUR prot. n. .0001813.08-10-2020  avente per oggetto “Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 – Uso delle “mascherine” secondo cui detta prescrizione è ” da leggersi alla luce del verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020 il quale precisa: “Rimarcando l’importanza dell’uso di dette mascherine, si specifica che:

  • Nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizioni di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro (n.d., cd. “rima buccale”, ovvero distanza di un metro tra bocca e bocca) e l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto)”
  • Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina potrà essere rimossa in condizioni di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro (n.d. rime buccali, ut supra), l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dall’autorità sanitaria”.

Si richiama infine infine la Nota dipartimentale 10 settembre 2020, n. 1529 ove si precisa che “l’utilizzo della mascherina, come riportato nella nota MI prot. DSEIF 1436 del 13 agosto 2020 “rappresenta un equilibrato contemperamento delle esigenze di tutela della salute e di garanzia dell’effettività del diritto all’istruzione”. Nelle more del completamento del rinnovo degli arredi scolastici, nel breve periodo, seguendo le indicazioni del CTS, tramite l’utilizzo della mascherina, strumento di prevenzione cardine da adottare, unitamente alla garanzia di periodici e frequenti ricambi d’aria, insieme con le consuete norme igieniche, potrà essere consentito lo svolgimento dell’attività didattica in presenza (come indicato nel verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020)”.

scarica qui la circolare per l’uso obbligatorio della mascherina utilizzo delle mascherine negli ambienti scolastici