Il decreto legislativo n. 97/2016 prevede all’articolo 31 che, limitatamente alla parte lavori, l’adempimento degli obblighi di pubblicità sono assolti per i dati previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (si veda la sezione di seguito Il set informativo) attraverso la trasmissione delle informazioni alla BDAP ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

A partire dal 23 giugno 2017 tali obblighi di pubblicazione (di cui all’articolo 9-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013) acquistano efficacia.

Pertanto

PRIMA dell’attuazione d.lgs. 97/2016 l’Ente pubblica numerose informazioni relative ai Lavori Pubblici sul proprio sito nell’ambito delle Opere Pubbliche e le trasmette  anche  alla BDAP.
DOPO l’attuazione d.lgs. 97/2016 
(dal 23/6/2017)
l’Ente assolve alla normativa  automaticamente inviando  unicamente  i dati sulle opere pubbliche alla BDAP come previsto dal d.lgs. 229/2011, guadagnando un notevole risparmio in tempi e costi.