Valutazioni INVALSI

Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

D.lvo 62/17

Art. 4 Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria

1. L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), nell’ambito della promozione delle attivita’ di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, come previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta.

2. Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell’efficacia della azione didattica.

3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attivita’ ordinarie d’istituto.

4. Per la rilevazione di inglese, l’INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilita’ di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.

Art. 7 Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado

1. L’INVALSI, nell’ambito della promozione delle attivita’ di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, come previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, come modificato dall’articolo 26, comma 2, del presente decreto.

2. Le prove di cui al comma 1 supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell’efficacia della azione didattica.

3. Per la prova di inglese, l’INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilita’ di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Le prove di cui al comma 1 si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione  all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, e’ prevista una sessione suppletiva per l’espletamento delle prove.

5. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attivita’ ordinarie d’istituto. 

DM741/17 – Art. 2  comma c) Ammissione all’esame (di stato) dei candidati interni. Requisiti di ammissione: aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall‘INVALSI.

DM 741/17 – Art. 3 comma 5) Ammissione all’esame (di stato) dei candidati privatisti. Requisiti di ammissione: per essere ammessi a sostenere l’esame di Stato i candidati privatisti devono partecipare alle prove INVALSI (art. 7 DLVO n. 62/2017) presso l’istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l’esame di Stato. L’istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute e tenuto conto della eventuale presenza di alunne e alunni con disabilità o DSA, comunica all’INVALSI i nominativi dei candidati privatisti all’esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove.